Da ormai qualche anno è in vigore un nuovo quadro normativo in materia di etichettatura dei vini, ma non credo che la situazione sia chiara a tutti, in quanto non tutti siamo in grado di capire la differenza tra Dop e Doc e fino a che punto coincidono le due diverse dizioni.
Mi sembra soprattutto opportuno riassumere il quadro normativo del vino nell’Italia moderna.
La prima legge che ritengo debba essere citata è il Dpr n. 930 del 12 luglio 1963 ovvero Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini. (GU n.188 del 15-7-1963 – Suppl. Ordinario ) .
In realtà si tratta della legge che ha previsto la creazione delle Doc in Italia e rappresenta la spina dorsale della legislazione vinicola nazionale, il cui promotore e primo firmatario fu il Senatore Paolo Desana.
La seconda legge quadro sul vino è arrivata quasi 30 anni più tardi, si tratta della LEGGE 10 febbraio 1992, n. 164
Nuova disciplina delle denominazioni d’origine dei vini. (GU n.47 del 26-2-1992 – Suppl. Ordinario n. 42 ).
Tale legge ha introdotto alcune innovazioni, come il divieto dell’indicazione dell’annata sui vini da tavola e l’introduzione della categoria Igt.
Oggi però la legge in vigore A livello nazionale per la classificazione, il riconoscimento e il controllo delle Doc e Docg è il decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010.
Successivamente sono stati emanati diversi decreti applicativi nazionali che hanno completato il quadro normativo delle Dop e Igp tra i quali:
• Decreto del 16 dicembre 2010 – Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. (Gu n. 16 del 21 gennaio 2011);
• Decreto del 16 dicembre 2010 – Disciplina dei concorsi enologici, in applicazione dell’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (Gu n. 28 del 4 febbraio 2011);
• Decreto del 16 dicembre 2010 – Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini (Gu n. 17 del 22 gennaio 2011);
• Decreto del 19 aprile 2011 – Disposizioni, caratteristiche, diciture, nonché modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata. (Gu n. 106 del 9 maggio 2011);
• Decreto dell’11 novembre 2011 – Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento. (Gu n. 295 del 20 dicembre 2011).
• Decreto del 14 giugno 2012 – Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell’articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. (Gu n. 150 del 29 giugno 2012).
• Sul supplemento ordinario n. 174 della Gu italiana n. 191 del 17 agosto 2012 sono stati pubblicati i decreti di autorizzazione degli organismi di controllo per le Dop e le Igp. I provvedimenti, di durata triennale, sono entrati in vigore il 1° agosto 2012. Qui l’elenco degli organismi di controllo dei vini Dop e quello degli organismi di controllo dei vini Igp ottenuti dai decreti ministeriali di autorizzazione.
• Decreto del 7 novembre 2012 – Procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010. (Gu n. 275 del 24 novembre 2012).
Molto importante anche il decreto del 13 agosto 2012 che stabilisce le disposizioni nazionali applicative in merito alle menzioni tradizionali, all’etichettatura e alla presentazione dei vini.
In realtà la legge in oggetto di fatto rappresenta l’applicazione di alcune leggi e regolamenti della Cee e più precisamente:
-la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2008, in particolare l’articolo 15;
– il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;
-il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il capo VI recante norme sull’etichettatura e presentazione;
-il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e’ stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009;
– il regolamento (CE) n. 607 della Commissione, del 14 luglio 2009, che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
– la direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione ed, in particolare, l’articolo 10;

Veniamo al sodo:
questa legge prevede il graduale passaggio alle nuove denominazioni Dop, Igp e vini da tavola, in vece della precedente piramide Docg, Doc, Igt, vino da tavola.
Questo passaggio, soprattutto alla luce delle modalità con cui sta avvenendo, rappresenta per i vini italiani la questione più delicata, in quanto rischia di creare confusione tra i consumatori.
La confusione è ancora maggiore perché la nuova legge non si esprime circa i tempi di “dismissione “ della precedente terminologia, con un periodo di convivenza che potrebbe essere molto lungo.
A questo punto il dilemma è: introdurre immediatamente il termine Dop o tergiversare e continuare ad utilizzare i termini Doc e Docg? O addirittura usarle entrambe?
Questa triplice opzione per uno stesso vino non rischia di generare confusione nel consumatore?
Il fatto che Docg e Doc di fatto si trovino alla pari con la nuova terminologia Dop non rappresenta un danno per le Docg?
Forse si avvantaggiano le Igp, visto che forse il termine Igp sembra più accattivante del vecchio Igt, ma mi sembra ben magra consolazione rispetto a ciò che si perde da parte delle Docg.
Non è che la nuova disciplina premia la fascia media e castiga quella alta?
Qualcuno sostiene che sia lecito pensare che le nuove Dop dovranno rappresentare ci che oggi rappresentano le Docg e le nuove Igp quelle che sono le Doc, ma a me manca qualche passaggio.
Altri sostengono che le Doc siano troppe, ma io penso addirittura il contrario e trovo anacronistico prevedere di allargare le attuali Doc a zone limitrofe, svilendo di fatto le zone originali.
Una doc dovrebbe rispecchiare una produzione omogenea, normalmente ricadente sul territorio di un solo o al massimo pochi comuni limitrofi e non cercare di massificare quella che è l’estrema qualità.
Secondo me le Docg avrebbero dovuto rappresentare quello che in Borgogna sono i Grand Cru e noi invece andiamo a semplificare ancora di più una diversificazione che a me appare già troppo scarna.
Non ci resta che affidarci, come troppe volte sta succedendo, alla buona volontà e alle capacità dei produttori seri, che per fortuna sorpassano di slancio quasi sempre le normative e tutelano i consumatori per volontà e non per decreto legislativo.

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This article has 2 comments

  1. Sergio. Se dovessimo indentificare le Docg come i Grand Cru Borgognoni allora dovremmo eliminare per esempio la Chianti Docg che è un area troppo grande e troppo eterogenea. In realtà l’idea del legislatore era quella di specificare l’origine, più che il valore . Io credo che si potrebbe rinchiudere Docg e Doc dentro la Dop a patto di riabilitare la vecchia idea di Veronelli delle De.Co. Inoltre ritengo che sarebbe indispensabile togliere dalle procedure di assegnazione della Docg e delle eventuali De.Co. tutti i controlli che NON contemplano la semplice e inequivocabile identificazione dell’origine delle uve; ergo eliminare per esempio le commissioni di assaggio che sono un’orpello inutile e dispendioso. Lo stato determina l’area geografica a cui la Docg fa riferimento, e un organismo terzo fa i controlli. Il resto lo fa il mercato.

  2. Effettivamente penso anche io che le Docg come Chianti non abbiano senso in un’ipotetica ottica Gran Cru. Giusta l’idea delle De. Co, purtroppo il decreto n. 61 dell’8 aprile 2010 non va in quella direzione. D’accordo che sia il mercato a fare la differenza, ma se esistessero leggi più sensate sarei più soddisfatto.

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